Nella fiscalità agevolata spazio anche per il lavoro autonomo occasionale. Quest’ultimo, costituisce nell’ordinamento nazionale una delle forme di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile che, nel quadro di riforma in ambito sportivo, si aggiunge al rapporto di lavoro autonomo abituale e a quello svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Si tratta di una tipologia prevista per quei soggetti che in modo occasionale si obbligano a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e in assenza di eterodirezione da parte del committente. La sua previsione nell’ambito del lavoro sportivo è espressamente ammessa dall’articolo 25, comma 2, Dlgs 36/21 che fa riferimento genericamente ai rapporti di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza escludere quelli aventi natura occasionale. In tale fattispecie rientrano tutti i soggetti che svolgono le mansioni approvate con decreto del Dipartimento in modo occasionale a fronte di un corrispettivo spesso di importo esiguo.
Si pensi, ad esempio, ai giudici e direttori di gara, nonché cronometristi e dirigenti accompagnatori che percepiscono un corrispettivo a fronte di prestazioni rese occasionalmente. Resta fondamentale tener conto della natura delle mansioni svolte, posto che quelle al di fuori del perimetro tracciato dal Dlgs 36/21 e relativo Dpcm 21 febbraio 2024 – seppur esercitate a favore di un ente sportivo – potranno sì essere qualificate come occasionali, ma non come «lavoro sportivo». È il caso, ad esempio, di coloro che si occupano di manutenere i campi sportivi in erba svolgendo attività di giardinaggio. Tale prestazione, come confermato anche nelle faq del ministero del lavoro, pur essendo qualificata a pieno titolo come autonoma-occasionale, ove svolta in via sporadica, non rientra nel lavoro sportivo. In entrambi i casi i lavoratori non sarebbero obbligati ad aprire una partita Iva, proprio in ragione del carattere episodico della prestazione. Va tuttavia considerato che la normativa vigente non prevede specifici parametri quantitativi per qualificare la prestazione autonoma di lavoro come occasionale o abituale. Né esiste un limite massimo di reddito, posto che la soglia dei compensi in misura pari a 5mila euro annui rileva solo ai fini previdenziali per l’iscrizione alla Gestione separata Inps.
Diverse sono invece le valutazioni fiscali, specie per i lavoratori sportivi. Se da un punto di vista previdenziale il lavoro autonomo occasionale – sia sportivo sia «ordinario» – gode della stessa soglia di esenzione, diverso discorso rileva ai fini fiscali. In continuità con quanto previsto dalla normativa previgente, per i lavoratori sportivi autonomi occasionali dovrebbe applicarsi la soglia di esenzione pari a 15mila euro annui prevista dall’articolo 36 Dlgs 36/21. Con la conseguenza che solo sugli importi eccedenti scatterà l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20% da parte del committente (articolo 25 Dpr 600/73).
Sul punto tuttavia si ritiene necessario un chiarimento, sottolineando come una soluzione diversa, che escluda il lavoro occasionale dalla fiscalità di vantaggio in ambito sportivo, determina una novità con effetti penalizzanti nei confronti di quelle molteplici figure che svolgono l’attività in via sporadica a fronte di importi esigui.