Il DURC

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva è l’attestazione del’assolvimento, da parte dell’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile. Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici, per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o della DIA, per le attestazioni SOA. Esso può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti o le Associazioni degli enti pubblici appaltanti, dalle SOA. Il Documento unico di regolarità contributiva contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell’impresa. il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l’irregolarità dell’impresa stessa. Verrà consegnato in copia originale direttamente allo sportello unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccomandata A/R, all’indirizzo del richiedente. Il termine massimo per l’emissione del DURC è di 30 giorni. Nel caso di DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di  INPS, INAIL, e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l’impresa nei lavori pubblici perderà l’aggiudicazione dell’appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla connessione edilizia o alle DIA; non avrà l’attestazione da parte delle SOA. Il legislatore attraverso il DL n.69/2013 (c .d. decreto “Fare”) che è stato recentemente convertito in legge ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha apportato alcune modifiche alla disciplina del DURC snellendo significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell’ambito degli appalti pubblici e viene riconosciuta l’esenzione dall’obbligo di richiesta del DURC in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese, direttamente “in economia” dal proprietario dell’immobile.

Il DURC ultima modifica: 2013-08-16T17:52:05+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo