E’ un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato “cedente”) s’impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (denominato factor) il quale, avendo ricevuto una commissione, fornisce una serie di servizi, quali la contabilizzazione, la gestione, la riscossione di tutti o parte dei crediti, per conto dell’impresa cedente, la garanzia dall’eventuale inadempimento dei debitori, il finanziamento dell’imprenditore cedente attraverso la concessione di prestiti o attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
Dietro il contratto di factoring si cela un’operazione di finanziamento, attraverso delle anticipazioni, all’impresa cliente, sull’ammontare dei crediti gestiti. Pertanto si determina una cessione dei crediti spesso in via anticipata al factor, il quale per questo motivo viene ad assumere il ruolo di finanziatore dell’impresa cliente.
La cessione può avvenire in due modi:
Pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà chiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.
Pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti.
Il factoring può essere esercitato soltanto da una banca o da un intermediario finanziario abilitato, il cui oggetto sociale prevede la possibilità di esercitare l’attività di acquisto di crediti.
I soggetti abilitati hanno la possibilità di risultare cessionari soltanto dei crediti pecuniari che siano sorti nell’esercizio dell’impresa nell’ambito dell’arco temporale che non ecceda i 24 mesi dalla stipulazione della cessione.
Una regola in materia di factoring è che la cessione sia pro-solvendo, rimanendo pertanto a carico del cedente il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto, a meno che il factor non abbia rinunciato a questa garanzia, in questa eventualità e nel caso di inadempimento del debitore ceduto, il factor non potrà pretendere dal cliente la restituzione degli anticipi versatigli.
Il factoring viene qualificato come contratto atipico la cui prestazione essenziale del contratto è la cessione dei crediti d’impresa, attribuendo al factoring la natura di mandato, le altre prestazioni del factor (corresponsione di anticipi, assunzione del rischio dell’insolvenza del debitore ceduto) sarebbero accessorie ed eventuali.
Se si tratta di factoring senza rivalsa, al momento dell’incasso o la momento successivo pattuito, il factor corrisponde al cedente il prezzo pattuito, diminuito degli anticipi e dei cosiddetti interessi, nonché della commissione.
Se si tratta di factoring con rivalsa, in caso di incasso si ripete lo schema precedente. In caso di mancato incasso, la rivalsa del factor ha ad oggetto quello che il cedente ha percepito.