Tra le altre misure adottate, merita attenzione l’articolo 5 che modifica l’articolo 389 D.Lgs.14/2019 che prevedeva che il nuovo Codice della Crisi (CCII) entrasse in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U., ovvero il 15 agosto 2020. Ora la modifica normativa fissa la nuova data di entrata in vigore al 1° settembre 2021, con uno slittamento di poco più di un anno.
L’entrata in vigore del Codice è pertanto spostata ad un periodo nel quale si ritiene che esisteranno le condizioni perché possa operare con concrete possibilità di successo.
Sul piano operativo, quindi, i soggetti segnalanti previsti dagli articoli 14 e 15 CCII (sindaci/revisori e creditori pubblici qualificati) non saranno chiamati a svolgere nessuna attività fino al 1° settembre 2021.
La proroga però non riguarda la nomina del revisore per le S.R.L. che ne hanno obbligo a seguito della modifica dei limiti previsti dall’ art..2477 c.c.., originariamente prevista entro il 16 dicembre 2019 e poi prorogata dall’articolo 8 , comma 6-sexies, L. 8/2020 (Decreto Milleproroghe) all’approvazione del bilancio 2019.
Tale norma, infatti, rientra nelle modifiche al codice civile che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019.
In questo complesso quadro di scadenza e proroghe si ricorda che l’art.106 D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di approvare il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla sua chiusura e quindi entro il 29 giugno 2020 che viene a costituire la nuova data limite per la nomina del revisore, assumendo quali esercizi di riferimento il 2018 e il 2019 per il calcolo dei limiti.
Ugualmente è già entrato in vigore il 16/03/2019 il nuovo Albo dei Gestori della Crisi, anche se attualmente non è operativo in assenza del decreto del Ministero della Giustizia che dovrebbe regolarlo, originariamente previsto per il 1° marzo 2020 e poi prorogato al 30 giugno 2020. Tale termine non è stato modificato dall’articolo 5 D.L. 23/2020 e quindi è tuttora valido.