Con il decreto Cura Italia, per determinate categorie di contribuenti sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione. Cosi’, ad esempio, per i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, i versamenti in scadenza nel mese di marzo (ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali ed assistenziali, e premi per l’assicurazione obbligatoria) sono sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino al 31 maggio 2020 (pagamento in unica soluzione mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio.
Per la prossima scadenza del 16 aprile e per quelle del mese di maggio si e’in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto liquidita’ salva imprese approvato due giorni fa il cui schema prevede un differimento delle scadenze di aprile alle seguenti condizioni:
1) per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
2) per per gli stessi soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
In tale circostanza sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualita’ di sostituti d’imposta nel mese di marzo.
-alla liquidazione dell’Iva di marzo
– contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.
Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR.600/73.
I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi dal 2 marzo e fino al 30 aprile i termini relativi:
-al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nel caso in cui i predetti soggetti operino in qualita’ di sostituto d’imposta ;
-agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail per l’assicurazione obbligatoria.