La normativa vigente non fornisce indicazioni puntuali in merito all’individuazione della sussistenza o perdita del presupposto della continuita’ aziendale, salvo precisare che il monitoraggio della stessa e’ garantita dall’assolvimento dell’obbligo, per tutte le societa’, di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi (art.2086, co.2, c.c.). Questa lacuna legislativa puo’ essere colmata, in primo luogo, osservando le raccomandazioni fornite dal principio di revisione ISA Italia 570, che suggerisce diversi indicatori finanziari e gestionali rivelatori di incertezze o dubbi sotto il profilo della continuita’ aziendale.
L’art.375 del D.Lgs.14/2019 ha introdotto, con effetto dal 16/03/2019, il comma 2 dell’art.2086 del c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuita’ aziendale.
La continuita’ aziendale rappresenta il presupposto in base al quale deve essere redatto il bilancio d’esercizio. Nei periodi di crisi, si genera una sorta di allarme tra i diversi stakeholders-si pensi ai rapporti della societa’ con banche, fornitori ed altri finanziatori- che puo’ indurre gli amministratori a redigere il bilancio, ed effettuare operazioni, in contrasto con i principi normativi e di corretta amministrazione. Con l’effetto che soltanto una tempestiva emersione della crisi, e la conseguente adozione di appropriati e rilevanti rimedi, puo’ tutelare gli amministratori e i sindaci dalle responsabilita’ che ne potrebbero derivare.
Il collegio sindacale ha l’obbligo di vigilare che gli amministratori siano consapevoli dello stato di allarme di cui si trova l’impresa, e che questi agiscano tempestivamente per l’attuazione di misure idonee ad evitare la distruzione del patrimonio finanziario ed umano costituito dalle imprese in crisi. Inoltre deve rilevare tempestivamente i segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacita’ dell’impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuita’.
In altri termini, i sindaci devono vigilare che gli amministratori dotino la societa’di assetti organizzativi- e, in particolare di un sistema amministrativo e contabile che porti alla loro attenzione, in modo tempestivo, segnali di crisi che, se puntualmente affrontati, possono evitare che la situazione divenga grave ed irreversibile.
E’ con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove presente, a cui il Collegio sindacale puo’ rivolgersi anche ai fini dell’emissione di un giudizio sulla continuita’. E’ pertanto auspicabile che l’organo sindacale effettui attenti controlli ed ispezioni tanto piu’ mirati quanto piu’ evidenti siano i segnali della crisi.