Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo

L’art.54, comma 1, del TUIR stabilisce le modalita’ di determinazione del reddito derivante di arti e professioni: il reddito e’costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.

I commi 2 e 3 dettano regole di deducibilita’ degli ammortamenti e dei canoni di locazione, anche finanziaria, degli immobili, rispettivamente, strumentali e adibiti ad uso promiscuo utilizzati dall’esercente di attivita’ di lavoro autonomo.

Tale disciplina ha subito nel tempo innumerevoli modifiche. Nel prosieguo verranno analizzate nello specifico le disposizioni in materia; l’analisi verra’ effettuata separatamente in relazione agli immobili strumentali e a quelli utilizzati in modo promiscuo.

In particolare, il comma 2 regola la deducibilita’ degli ammortamenti e dei canoni di leasing relativi agli immobili strumentali. Per tali si considerano gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore autonomo per l’esercizio esclusivo dell’attivita’ artistica e professionale, mentre non assume rilevanza il fatto che l’acquisto sia stato effettuato in qualita’ di persona fisica o di esercente arte o professione.

Riguardo alle modalita’ con le quali deve essere operata la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi a detti immobili, il comma 2 dell’art.54 del TUIR dispone espressamente che occorre scorporare dal costo complessivamente sostenuto per l’acquisizione dell’immobile il valore dell’area su cui esiste il fabbricato e di quelle che ne costituitscono pertinenza, al fine di escludere la partecipazione di un corrispondente importo al processo di ammortamento o alla deduzione dei canoni di leasing. 

In sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo non risultano, invece, applicabili le disposizioni previste dall’ art.102 del TUIR per le imprese, riguardanti l’inizio dell’ammortamento nell’esercizio di entrata in funzione dei beni e la riduzione alla meta’ della quota massima deducibile in tale esercizio. 

Per quanto concerne gli ammortamenti relativi agli immobili di proprieta’ del lavoratore autonomo, il loro trattamento fiscale, dipende dalla data in cui gli immobili stessi sono stati acquistati o costruiti. 

  • fino al 14 giugno 1990;
  • dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 
  • dal 1^gennaio 2007 al 31 dicembre 2009
  • dal 1^gennaio 2010 in poi. 

Con riferimento agli immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990, risultano deducibili le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985..

Per quelli acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, la deduzione delle quote di ammortamento e’invece inibita, relativamente agli immobili acquistati o costruiti nel triennio 2007-2009, le quote di ammortamento risultano nuovamente deducibili, seppur in misura ridotta ad un terzo in tale triennio. Pertanto ipotizzando ad esempio l’acquisto dell’immobile nel 2008 e un’aliquota di ammortamento pari al 3%, la quota deducibile negli anni 2008 e 2009 risulta pari, per ciscun anno, all’1%.

Infine, per gli immobili acquistati o costruiti a partire dal 1^gennaio 2010, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le quote di ammortamento tornanoad essere irrilevanti fiscalmente e quindi non piu’ deducibili. 

Anche per il regime fiscale dei canoni di leasing, occorre tenere conto della data di stipula del contratto da cui derivano. Relativamente ai contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, i canoni di leasing non risultano deducibili, mentre lo e’ la rendita catastale. 

Per i contratti stipulati nel triennio 2007-2009, i canoni di leasing risultano invece deducibili, ferma restando la gia’ ricordata riduzione ad un terzo nel solo triennio considerato.

L’art.54 comma 3, del TUIR disciplina il trattamento dei costi di acquisizione degli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e della professione. 

Nel caso di utilizzo promiscuo dell’immobile di proprieta’ destinato in parte alláttivita’ professionale e in parte a finalita’ personali e’consentita la deduzione della rendita catastale nella misura pari al 50%, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attivita’.

Anche per gli immobili in leasing, l’art.54, comma 3, del TUIR stabilisce che tali deduzioni spettano a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attivita’ professionale. Per i contratti stipulati a partire dal  1^gennaio 2014 e’possibile dedurre il 50% del canone 

 

 

 

 

 

 

Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo ultima modifica: 2019-10-12T06:08:03+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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