L’INPS, con la circolare 6.02.2019, n. 19, ha comunicato le nuove aliquote, il massimale e il minimale applicabile alla GESTIONE SEPARATA per l’anno 2019. Diciamo subito che rispetto al 2018 non sono intervenute variazioni normative sicché le aliquote sono rimaste immutate. La recente circolare, infatti, ricalca sostanzialmente il contenuto della corrispondente circolare 31.01.2018, n. 15.
Ciò premesso, in termini di obblighi contributi si conferma la distinzione tra collaboratori da una parte e liberi professionisti dall’altra.
Alla prima categoria appartengono i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incaricati alla vendita a domicilio, gli assegnatari di borse di studio, i volontari del servizio civile, gli amministratori locali, i lavoratori autonomi occasionali. Per tali soggetti è sempre presente un committente tenuto a liquidare il contributo con F24 mensile, trattenendone 1/3 dal compenso.
L’aliquota contributiva di base, dal 2018, è pari al 33% (art. 2, c. 57 L. 92/2012). A seconda dei casi, inoltre, sono dovute le addizionali dello 0,50% per maternità, assegni familiari, malattia, dello 0,22% (D.M. 12.07.2007) e dello 0,51% (indennità disoccupazione L. 81/2017).
Secondo la ricognizione dell’INPS (circ. 122/2017), le categorie soggette all’aliquota di base e a tutte le tre maggiorazioni, per un totale nel 2019 del 34,23%, sono i collaboratori coordinati e continuativi quali amministratori di società, sindaci, revisori, liquidatori, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, consulenti parlamentari nonché gli assegnatari di borse di studio.
Non sono destinatari della tutela contro la disoccupazione, né tenuti al versamento del relativo contributo, i partecipanti a collegi e commissioni, gli amministratori di enti locali, i venditori porta a porta, gli occasionali, i vecchi associati in partecipazione e i medici in formazione specialistica. Per questi soggetti l’aliquota complessiva è pari al 33,72%.
Questi soggetti, se titolari di pensione o comunque provvisti di tutela pensionistica, godono di un’aliquota ridotta omnicomprensiva del 24%.
La seconda categoria di contribuenti soggetti alla GESTIONE SEPARATA comprende i liberi professionisti non iscritti ad albi professionali. Questi soggetti provvedono ad autoliquidare il contributo e a dichiararlo nell’apposito quadro allegato alla dichiarazione dei redditi.
L’aliquota 2019, anch’essa immutata rispetto al 2018, è pari al 25,72%, di cui 0,72% per addizionali. Pagano, invece, il 24% i professionisti titolari di pensione.
Nel 2019 cambia il massimale, che è pari a 102.543 euro (101.427 euro nel 2018). L’applicazione di tale massimale comporta che le aliquote di cui sopra non si applicano per la quota di reddito eccedente.
Sale a 15.878 euro (15.710 euro nel 2017) il minimale, ossia il reddito minimo che consente all’assicurato di ottenere l’accredito di un anno intero di anzianità contributiva.
Gestione separata INPS 2019
Gestione separata INPS 2019 ultima modifica: 2019-03-12T06:00:24+01:00 da