La gestione della fase di liquidazione delle societa’ e’diventato di stretta attualita’. Sono tante infatti le attivita’ economiche che per effetto delle chiusure imposte dal Covid-19, hanno deciso di cessare l’attivita’ specie nella ristorazione e nel turismo. La manovra 2021 (legge 178/2020) lancia un salvagente per le aziende che intendono resistere, consentendo fino al 2025 di proseguire l’attivita’anche a chi registra perdite che riducono il capitale sociale sotto limiti di legge (articolo 1, comma 266 della legge). Ma si tratta di una facolta’ che non tutti gli imprenditori potrebbero voler cogliere, optando quindi per la liquidazione societaria, procedura che presenta diversi passaggi delicati, specie per le responsabilita’ del liquidatore. Consideriamo come modello di analisi la societa’ di capitale, in particolar modo le S.r.l. a ristretta base societaria che abbia passivita’ superiori alle attivita’ e non e’infrequente che si presenti la situazione in cui fin dall’inizio della liquidazione appare evidente che non sara’ possibile estinguere tutte le passivita’ e dopo aver sondato i soci registrando l’indisponibilita’ ad eseguire un versamento in conto capitale, potra’ scegliere di presentare istanza di autoliquidazione. Altro elemento da considerare e’che conclusa la fase di liquidazione e accertata la sussistenza di passivita’non estinte, possa comunque procedere a richiedere (e ottenere) la cancellazione della societa’ dal Registro delle imprese a seguito dell’approvazione del bilancio finale. La risposta e’ positiva in quanto la sussistenza di passivita’ non estinte non costituisce un ostacolo per impedire la cancellazione non reclamabile dai creditori insoddisfatti.
Il corretto comportamento del liquidatore non possa che tradursi nel rispetto della par condicio creditorum e nell’ordine dei privilegi. In pratica se e’ stato pagato un creditore dotato di un privilegio (in base al suo credito) di grado inferiore rispetto a quello di un creditore non pagato, il danno dovra’ essere risarcito dal liquidatore in misura uguale all’importo che quel creditore avrebbe conseguito se fosse stato rispettato l’ordine dei privilegi.
Per quanto riguarda l’onorario del liquidatore nella procedura volontaria, non viene considerato privilegiato a meno che, ovviamente, la prestazione non venga eseguita da un professionista.