Frontalieri: stop allo smart working

Per effetto dell’accordo siglato tra Italia e Svizzera il 22 dicembre 2022, il 1^febbario 2023 verranno meno i meccanismi derogatori previsti per i frontalieri dall’accordo amichevole del 18-19 giugno 2020, constatato che in entrambi gli Stati non sussistono più le restrizioni alla libera circolazione delle persone dovute all’emergenza sanitaria Covid-19.

Si ricorda che con il suddetto accordo del 18-19 giugno 2020, le autorità competenti italiana e svizzera hanno convenuto che in vis eccezionale e provvisoria i giorni di lavoro svolti, presso il proprio domicilio, nello stato di residenza, per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe, in assenza delle misure restrittive derivanti dalla pandemia.

In altre parole, in virtù della deroga transitoria, si accetta lo svolgimento dell’attività in modalità di telelavoro anche ai fini della qualifica di “frontaliere” valida per le relative disposizioni agevolative.

Tali regole rimarranno vigore in vigore fino al 31 gennaio 2023 mentre a partire dal 1^febbraio 2023, in ragione della situazione sanitaria attuale, torneranno ad applicarsi le regole ordinarie previste per i lavoratori frontalieri a livello convenzionale.

In particolare in base all’art.15 comma 4 della Convenzione Italia-Svizzera e all’Accordo bilateraledel 3 ottobre 1974, il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri è tassato esclusivamente nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta, ciò a condizione che il frontaliere risieda in un Comune nella zona di 20 km. dal confine.

Diversamente, tornano ad applicarsi le regole ordinarie stabilite dall’ art.15 per il reddito di lavoro dipendente, con conseguente tassazione concorrente in entrambi gli Stati. In tal caso, il lavoratore ha diritto in Italia alla franchigia di 7.500 euro. Il ripristino delle illustrate regole convenzionali comporta, altresi, il ripristino della rilevanza della presenza fisica nello Stato estero da parte del lavoratore ai fini della qualifica di frontaliere, in controtendenza rispetto all’attuale diffusione dello svolgimento dell’attività da remoto, dal proprio domicilio. 

Sembra cogliere questo dato la clausola contenuta nell’art.3 del Protocollo all’Accordo del 23 Dicembre 2020 (non ancora in vigore), in base alla quale i due Stati si consulteranno periodicamente per valutare modifiche e integrazioni al fine di tenere conto degli sviluppi del telelavoro, quale modalità strutturale di esercizio dell’attività lavorativa.

In tale ottica, si pone senz’altro l’accordo amichevole del 22 dicembre 2022 tra Svizzera e Francia, volto ad individuare un regime fiscale permanente in materia di lavoro a domicilio. In particolare, in considerazione dello sviluppo del telelavoro, è stato convenuto che, dal 1^gennaio 2023, tale modalità di lavoro sarà possibile fino ad un massimo del 40% del tempo di lavoro annuale, senza che sia messo in discussione lo status di lavoratore frontaliere. In sostanza si ammette che 2 giorni di lavoro su 5 siano svolti in modalità smartworking.

Tornando ai rapporti tra Italia e Svizzera, le regole di tassazione illustrate e in vigore dal 1^febbraio 2023 rimarranno valide fino all’entrata in vigore del nuovo accordo tra Svizzera e Italia del 23 dicembre 2020, destinato a sostituire quello del 1974, che prevede la tassazione nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta (nel limite dell’80% di quella “ordinaria”) ma che riserva allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne (con conseguente diritto, per i frontalieri italiani, al credito per le imposte estere). E’ tuttavia previsto un regime transitorio in virtù del quale i redditi dei frontalieri italiani sono imponibili solo in Svizzera, al ricorrere di determinate condizioni.

Tali regole troveranno, presumibilmente, applicazione dal 2024, posto che il relativo disegno di legge di ratifica è attualmente in discussione in Parlamento. Dallo stesso periodo troveranno applicazione alcune ulteriori modifiche previste dallo stesso disegno di legge e destinare ad impattare sulla disciplina interna.

Si tratta della modifica alla franchigia per i lavoratori frontalieri italiani, che passerebbe da 7.500 euro a 10.000 euro, nonchè dall’abbattimento del 20% dell’Irpef dovuta dai frontalieri svizzeri in Italia. 

Frontalieri: stop allo smart working ultima modifica: 2023-01-28T06:16:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo