A partire dal 2013, la compilazione del quadro RW consentiva di assolvere a un duplice obbligo il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).
Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero,normalmente pari al 2 per mille, per i conti correnti ed i depositi è dovuta in misura fissa per un importo pari a euro 34,20 proporzionata ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di € 5.000, ne deriva che:
- per i conti correnti ed i depositi con giacenza media 2017 non superiore a 5.000, non è necessario compilare il quadro RW.
- per i conti correnti ed i depositi con giacenza media superiore a 5.000 euro è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.
Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale sono esonerati i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Inoltre occorre sottolineare che l’esonero in argomento non riguarda la liquidazione di IVIE e IVAFE, infatti, anche i soggetti frontalieri sono tenuti ad assolvere queste imposte pertanto, può accadere che un lavoratore frontaliere debba compilare il quadro RW non per ottemperare alla disciplina del monitoraggio fiscale, ma per liquidare 34,20 euro di IVAFE sul proprio conto corrente situato nel Paese in cui lavora.
La norma individua quattro requisiti di fondo per definire i frontalieri:
-la residenza fiscale italiana del lavoratore;
-il fatto che il lavoro sia prestato nello Stato estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto ( e non si sostanzi, quindi, in mere attività occasionali prestate oltreconfine)
-il fatto che il lavoro sia prestato in zona di frontiera, o in Stati limitrofi (Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco).
-il regime dei frontalieri deve essere riservato ai soggetti che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione lavorativa.
In presenza dei requisiti sopracitati, scatta quindi la qualifica di frontaliere ed il conseguente esonero dal monitoraggio fiscale che, per coloro che liquidano IVIE e IVAFE, mette comunque al riparo dalle sanzioni previste per le violazioni riferite al quadro RW.
Riguardo al caso di un soggetto residente in Italia che si reca a lavoro in Svizzera, si osserva che, nel contesto dell’accordo bilaterale Italia-Svizzera del 3 Ottobre 1974, viene previsto che il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri risulti tassato esclusivamente nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta se il lavoratore italiano risiede nella fascia di 20 Km che separa il Comune di residenza italiano dai Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Se, invece, il frontaliere risiede in un Comune italiano che dista oltre 20 km dal confine (frontaliere fuori fascia) si applicano le regole ordinarie che prevedono la tassazione concorrente in entrambi gli Stati e la franchigia di 7.500 euro.
In merito, occorre considerare che la residenza in un Comune che dista oltre 20 km dal confine svizzero non provoca la perdita dello status di frontaliere, perchè detto requisito riguarda solo la possibilità di applicare la tassazione esclusiva dello Stato fonte del reddito.
Ottimo articolo. Posso abusare della sua competenza in materia per un mega dubbio che non mi lascia per nulla tranquillo? Sono stato frontaliere dal 2015 al 2018 con conto corrente svizzero. Ho ricevuto un avviso dalla agenzia entrate per anomalia quadro rw del 2017! Probabilmente non ho pagato le 36,20€ fisse? Ora la mia domanda è : quale sanzione devo pagare? Sto leggendo mille articoli e sono confuso e preoccupato perché si parla anche del 30% delle somme che avevo? Però forse non si riferisce a chi era frontaliere. La cosa strana è che dovevo pagare 36,20€! A fronte di un mancato pagamento di importo così basso può essere che ci siano sanzioni così alte? Lei saprebbe dire a quanto può ammontare la sanzione? O meglio ci sarà anche da pagare una sanzione come %sulla somma che avevo sul conto??? Anche se nn era previsto da frontaliere di dover pagare una % sulla somma che avevo.
Grazie mille
Saluti
Francesco
Buongiorno Sig.Francesco,
con la lettera di compliance che ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, le viene richiesto che non sono stati indicati correttamente nel quadro RW gli investimenti e le attivita’estere. Nella fattispecie, riportata nel suo quesito, non ha presentato il quadro RW in cui doveva essere riportato il saldo del conto corrente estero al 31/12/2017, in quanto se il relativo importo e’superiore a 15.000 euro si assolve l’obbligo ai fini del monitoraggio ed inoltre se il saldo del suo c/c e’ superiore a 5.000 euro occorre comunque indicare l’importo per determinare l’imposta Ivafe relativa al suo c/c estero per l’ímporto di 34,20. Pertanto dovra’regolarizzare sia l’omessa presentazione del quadro RW la cui sanzione e’determinata in riferimnento al saldo del conto che doveva dichiarare ed inoltre il mancato versamento dell’imposta IVAFE con relative sanzioni ed interessi, avvalendosi per imposte e sanzioni da pagare del ravvedimento operoso. A disposizione per ulteriori chiarimenti, inoltrando richiesta al seguente indirizzo e.mail: info@studiopappalardo.com
Distinti saluti
Gaetano Pappalardo