Fringe benefit non imponibili fino a 600 euro

A norma dell’art.51 comma 1 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente e’ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensivita’) i beni e i servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. 

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art.51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore medio dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente d’ importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. 

Tale soglia di non imponibilita’ era stata gia’ raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021. L’art.12 del DL. Aiuti-bis, stabilisce ora che limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art.51, comma 3 del TUIR, non concorrono  a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro. 

Si ricorda che se il valore dei beni e servizi in questione sara’ superiore al suddetto limite, lo stesso concorrera’ interamente a formare il reddito. Pertanto per il 2022, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel periodo d’imposta 2022 sia pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e’ pari a 700 euro ( non quindi solo per l’eccedenza  di 100 euro rispetto al nuovo limite di 600 euro). Si evidenzia che la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura essendo invece escluse quelle in denaro, come stabilito dalla circolare Agenzia delle Entrate n.28/2016.

Tuttavia la nuova disposizione include nella suddetta soglia per il 2022 non solo i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti, ma anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze  domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

In relazione al bonus carburanti di cui all’art.2 del DL.21/2022, la soglia complessiva di 600 euro va a sommarsi a quella di non imponibilita’ dei buoni benzina pari a 200 euro. 

Fringe benefit non imponibili fino a 600 euro ultima modifica: 2022-08-11T06:00:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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