I fringe benefit seguono la disciplina fiscale dettata dal Dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) e fanno parte della macro-categoria dei compensi in natura, cioe’costituiscono quella parte di retribuzione che non e’ corrisposta dal datore di lavoro in denaro in busta paga bensi’ attraverso l’erogazione di beni e servizi comunque da indicare figurativamente nel cedolino.
I benefit aziendali appartengono, pertanto, alla categoria della retribuzione accessoria. I principali e piu’diffusi fringe benefit che possiamo trovare nel cedolino sono: il buono spesa, il buono benzina, le auto aziendali a uso promiscuo, gli immobili assegnati ai dipendenti, i prestiti agevolati e cosi via.
Per il 2024 il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit e’stato incrementato a 1.000 euro annui per la generalita’ dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti e figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Quindi, se un datore ha intenzione di concedere benefit entro il prossimo 31 dicembre, potra’ ancora sfruttare le soglie esenti appena descritte.
E’ bene precisare come gli importi di mille o duemila euro fissati per il 2024 rappresentano il limite assoluto di esenzione da non superare (a pena di perdere tutto il beneficio) in capo allo stesso lavoratore (anche in presenza di piu’ rapporti di lavoro) e non una franchigia in ogni caso esente da imposizione.