Esenzione fiscale e contributiva di 2mila euro sui fringe benefit concessi ai dipendenti e agli assimilati con figli a carico; di mille euro per gli altri lavoratori. Questi i nuovi importi da applicare nel periodo di imposta 2024, stabilite dalla legge di Bilancio (legge 213/2023, articolo 1, commi 16 e 17). Rispetto allo scorso anno, la forbice tra i due gruppi di beneficiari si restringe (i corrispondenti importi del 2023 erano 3mila e 258,23 euro).
Si amplia, invece, il perimetro di applicazione quanto alla tipologia di benefit agevolati all’interno del plafond di esenzione, che ora comprende:
i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati;
le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas;
nonché – novità assoluta di quest’anno – anche le spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, in entrambi i casi relativi alla prima casa (si veda l’articolo a destra).
In sostanza, la soglia strutturale di non imponibilità stabilita nel comma 3, articolo 51 del Tuir viene incrementata da 258,23 euro a mille o 2mila euro, ma la deroga interessa solo la prima parte del terzo periodo del testo di tale comma. Pertanto, da una parte le erogazioni possono essere effettuate ad personam, dall’altra rimane salvo il meccanismo secondo cui, se il limite viene superato, l’esenzione è persa per l’intero («se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito»).
Individuazione beneficiari
Sul piano operativo, i datori di lavoro dovranno innanzitutto individuare quale, tra le due soglie, è applicabile ai singoli lavoratori. In via preliminare, è bene evidenziare che, potenzialmente, sono beneficiari i titolari di redditi di lavoro dipendente sia quelli di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, come taluni amministratori di società di capitali, o anche i compensi corrisposti al
dipendente da soggetti terzi, come nel caso di partecipazioni a organi collegiali, comitati tecnici eccetera).
Beneficiano del limite di 2mila euro solo coloro che hanno – nel periodo di imposta 2024 – figli fiscalmente a carico, anche nati fuori del matrimonio se riconosciuti, nonché figli adottivi o affidati. Sono fiscalmente a carico i figli con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito è elevato a 4.000 euro. Sia i redditi sia l’età devono essere verificati alla data del 31 dicembre 2024.
Dell’agevolazione può beneficiarne ciascun genitore, sempreché sia lavoratore dipendente o percipiente di redditi assimilati, anche in presenza di un unico figlio, ove questi sia fiscalmente a carico di entrambi; l’esenzione spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore in luogo della detrazione per figli a carico percepisca l’assegno unico e universale.
Adempimenti
È richiesto che il lavoratore rilasci una dichiarazione al datore in cui attesta di avere diritto al beneficio e indica il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico.
Se in seguito vengono meno i presupposti (ad esempio perché i figli conseguono redditi oltre la soglia per essere considerati fiscalmente a carico) se ne dovrà dare immediata nuova comunicazione, a rettifica di quanto precedentemente dichiarato.
Inoltre, i datori sono tenuti a dare previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. In relazione alla tempistica, si ritiene siano validi i chiarimenti a suo tempo forniti dalle Entrate, secondo cui il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa alle Rsu, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta (circolare agenzia Entrate 1° agosto 2023 n. 23).