Con la circolare n.5, pubblicata il 7 Marzo , l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novita’ introdotte in tema di redditi di lavoro dipendente dalla legge di bilancio 2024 e dal c.d. DL. “Anticipi” tra cui la nuova disciplina dei fringe benefit 2024.
Quest’anno i fringe benefit concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di mille euro. Tale soglia è innalzata a 2mila euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. A tal fine il lavoratore dovrà dichiarare di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Il superamento della soglia di mille o 2mila euro comporta la tassazione dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti. Rientrano nelle soglie di esenzione i buoni spesa, i buoni carburante ma anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale.
Inoltre nel 2024 sono agevolabili le somme erogate per le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Come precisato dalle Entrate per «prima casa» si intende l’abitazione principale utile per ottenere le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo o dei canoni di locazione: ossia l’abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Le spese rimborsabili esentasse devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Nelle «spese per l’affitto» rientra il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
L’amministrazione la riconduce al solo canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno, non anche a voci diverse ma connesse alla locazione, rientranti nel concetto più ampio e volutamente generico di “spese”. Come ad esempio, le spese di registrazione o di bollo, le utenze, le spese condominiali. In questa circostanza, la norma sembrerebbe andare oltre il semplice canone di locazione, giacché quando il legislatore ha voluto circoscrivere l’ambito oggettivo dei benefici fiscali lo ha fatto espressamente, come nel caso della detrazione nella locazione ove ha fatto riferimento esplicito al canone (articolo 16 del Tuir). Va da sé che le somme rimborsate dal datore di lavoro non possono essere portate in detrazione in dichiarazione reddituale.
Soglia di esenzione dei fringe benefit innalzata ma con qualche restrizione applicativa per quanto riguarda gli interessi sul mutuo e l’affitto della prima casa.
L’amministrazione, tuttavia, subordina la fruizione del regime di esenzione a un’ulteriore condizione, quest’ultima non esplicitata dal tenore letterale della norma. In particolare, secondo l’Agenzia, l’immobile locato o su cui grava il mutuo, al quale è connessa l’agevolazione, deve costituire l’abitazione principale del dipendente. E ciò, a prescindere dalla circostanza che il beneficiario finale del benefit sia costituito dallo stesso dipendente oppure, come previsto dalla regola generale dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, dal coniuge o dal familiare, anche non a carico.