La prossima scadenza del 30 novembre per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2015 di imposte e contributi interessa anche gli imprenditori individuali che, avendo applicato il regime forfetario istituito dalla L. 190/2014, hanno optato per la determinazione agevolata dei contributi previdenziali INPS. In sostanza, come indicato dalla circ. INPS n. 29/2015, la contribuzione è calcolata in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile. Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 aderendo al regime forfetario, nulla è dovuto per tale anno, posto che la quantificazione dei contributi “agevolati”, a saldo e in acconto, potrà essere effettuata solo a seguito della determinazione, nel 2016, del reddito d’impresa conseguito nell’annualità precedente. Discorso diverso vale per i soggetti già in attività che nel 2015 sono transitati da un diverso regime a quello forfetario, i quali hanno determinato in sede di UNICO 2015 i redditi d’impresa conseguiti nel 2014. Considerato l’esonero dai contributi minimi e l’esistenza di un reddito d’impresa storico su cui calcolare l’acconto per il 2015, salvo diversa indicazione ufficiale, sembrerebbe necessario determinare l’acconto dei contributi 2015 applicando le aliquote contributive previste sul reddito conseguito nel 2014 a prescindere che quest’ultimo sia inferiore o superiore al minimale (pari a 15.516).La situazione sopra descritta è destinata a cambiare dall’anno prossimo con la legge di stabilità 2016, il cui Ddl. si propone di sostituire l’attuale esonero dal minimale contributivo con una riduzione, pari al 35%. sembrerebbe che, con tale modifica, i soggetti tornerebbero a versare i contributi previdenziali in corso d’anno alle normali scadenze trimestrali, nonchè la relativa quota minima, seppur ridotta nella misura indicata.
Forfetari esercenti attività d’impresa alla cassa
Forfetari esercenti attività d’impresa alla cassa ultima modifica: 2015-11-14T16:39:09+01:00 da