Secondo l’Agenzia delle Entrate , una partecipazione significativa in una s.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del socio comporta l’incompatibilità con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della società anche se a norma di statuto non si dispone della maggioranza in assemblea ordinaria. L’adesione resta salva per il 2019, a meno che le prestazioni in favore della società –compresa la qualifica di amministratore-non siano cessate a partire dal 10 aprile scorso. Data di pubblicazione della circolare n.9/E/2019.
Imprenditori e professionisti non possono avvalersi del regime forfettario se partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art.5 Tuir o se controllano S.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale. Si può aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo però dal 2020. Tuttavia, preso atto che la circolare n.9/E ha avuto un contenuto innovativo, imprenditori e professionisti possono continuare ad avvalersi del regime forfettario se il professionista cessa dalla carica di amministratore o non hanno più quote di partecipazione in società a partire dal 10 aprile scorso.