Il regime forfettario per gli autonomi prevede il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto per i ricavi e compensi percepiti. A tal fine, per evitarne l’applicazione, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione al committente dalla quale risulti che il reddito e’assoggettato a imposta sostitutiva. Nel caso in cui le ritenute siano operate, sia per l’assenza della dichiarazione che per errore del sostituto d’imposta, il contribuente in regime forfettario puo’ alternativamente scomputarle dall’imposta sostitutiva, indicandole nel rigo RS 40 del modello Redditi, oppure richiederle a rimborso con le modalita’ di cui all’art.38 del DPR. 602/73.
In caso di inserimento in dichiarazione le ritenute subite vanno poi indicate nel rigo RN33 colonna 4, e quindi dedotte dall’IRPEF effettivamente dovuta, oppure nel rigo LM41 ai fini dello scomputo dall’imposta sostitutiva.
Puo’ capitare che gli artigiani edili subiscano un altro tipo di ritenute, infatti l’art.25 del DL. 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1^luglio 2020, una ritenuta sui pagamenti effettuati in relazione a determinati oneri che originano le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
La percentuale. originariamente stabilita al 10%, e’stata ridotta al 4% per essere portata a partire dal 1^gennaio 2015, all’attuale 8%.
La ritenuta d’acconto si applica sui bonifici agevolati disposti, a favore delle imprese, per il pagamento delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.
I contribuenti rientranti nel regime agevolato. tra i quali coloro i quali operano nel regime forfettario, destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici, effettuati con le specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto, prevista dall’art.25 del DL.78/2010, laddove abbiano rilasciato la dichiarazione di esenzione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti. Le ritenute indebitamente operate saranno scomputate tenendo conto delle istruzioni al rigo RS40 del modello Redditi 2020.