Forfettari e partecipazioni in S.r.l.

Tra le principali novita’del regime forfetario bisogna sicuramente considerare il fatto che sono stati eliminati due dei precedenti requisiti di accesso che sono:

  • aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio.
  • costo complessivo dei beni strumentali posseduti non superiore a 20.000 euro.

L’ unico requisito per poter accedere al regime forfetario e’ che nell’anno precedente i contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni hanno conseguito ricavi ovvero hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiore a euro 65.000.

Rappresentano invece cause ostative di nuova introduzione quelle che collegano il regime forfetario al possesso di una partecipazione in SRL o al vecchio datore di lavoro nel caso di apertura di una partita Iva.

L’intervento odierno riguarda il caso di possesso delle quote in societa’ o altri enti. In particolare per quanto riguarda il possesso di partecipazioni in societa’ di persone o di associazioni professionali, la posizione di collaboratore nelle imprese familiari, ovvero la partecipazione di controllo diretto e indiretto in Srl o associazioni in partecipazioni che esercitano un’attivita’ riconducibile a quella svolta dal soggetto che intende applicare il regime forfetario.

La circolare 10/E/2016 ha precisato che per i requisiti di accesso (ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro) si deve fare riferimento all’anno precedente, mentre le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime forfetario. Nessuna preclusione scatta nel caso in cui il contribuente ceda la partecipazione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Quindi la causa di esclusione esistente nel periodo d’imposta precedente non compromette il regime forfetario che invece non puo’ essere applicato nel caso in cui essa conviva nel medesimo anno. Il soggetto che si trovava nel 2018 in regime forfetario e non ha ceduto la quota di partecipazione entro il 31 dicembre del suddetto anno non puo’ continuare nel 2019 ad adottare il regime forfetario.

Anche nel caso in cui il contribuente in regime forfetario acquisira’ nel 2019 una partecipazione di maggioranza in Srl che svolge un’ attivita’ riconducibile a quella personale del contribuente, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione. La soluzione risolve il problema di chi viene in possesso di una partecipazione in societa’ di persone o in s.r.l. per effetto di successione.

Forfettari e partecipazioni in S.r.l. ultima modifica: 2019-02-14T06:07:49+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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