Dal 1^gennaio scorso le regole sono cambiate, ampliando la platea dei potenziali beneficiari. La formula del forfait esisteva gia’ da tempo in quanto l’aliquota del 15% era gia’ prevista dalla legge 190/2014.
La spinta decisiva al forfait l’ha dato proprio l’innalzamento della soglia di accesso, che e’stata unificata a 65 mila euro. (rispetto alle varie soglie differenziate che erano in vigore fino al 2018 , ad esempio, 30 mila euro per i professionisti.
L’ammontare dei ricavi o compensi ottenuti nell’anno precedente non e’pero’ l’unica condizione da rispettare.
Non puo’ accedere al regime forfetario chi svolge l’attivita’ prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale ( odi chi lo e’stato nei due periodi d’imposta precedenti) di un soggetto a lui riconducibile; chi partecipa a societa’ di persone, associazioni, imprese familiari oppure controlla (anche indirettamente) S.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attivita’riconducibili a quelle del forfait ; chi si avvale di regimi speciali Iva o regimi di determinazione del reddito, chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. Il reddito imponibile su cui agisce la flat tax si calcola applicando al totale dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditivita’ che varia dal 40% all’86% in base al codice Ateco dell’attivita’.
L’imposta (del 15% o 5%) e’ sostitutiva di Irpef, Irap e relative addizionali.
Certo, questo, impedisce di fruire delle detrazioni e deduzioni (tranne quelle dei contributi previdenziali obbligatori): dunque, anche quelle dell’Iva pagata sugli acquisti.
Nel soppesare l’opportunita’ del regime forfetario, occorre anche considerare l’esonero dalla fatturazione elettronica.
Nel 2020 debuttera’ -salvo modifiche- il regime “ïbrido” con aliquota al 20% per chi si colloca tra i 65 e 100 mila euro.