E’ terminato il 31 dicembre 2020 il c.d. regime transitorio di applicazione degli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art.2 comma 6-ter del DLgs.127/2015. Pertanto a partire dal 1^gennaio 2021, anche gli esercenti minori devono:
- memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on-line”,
- trasmettere gli stessi all’Agenzia delle Entrate mediante tali strumenti ed entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La novita’ della legge bilancio 2021 ha previsto che la memorizzazione dei corrispettivi e, a richiesta del cliente la consegna del documento commerciale o della fattura, devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. Il regime sanzionatorio viene disciplinato in maniera piu’organica. In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonche’in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, e’ prevista una sanzione pari al 90% dell’Iva relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso, con riferimento a ciascuna operazione. La sanzione in ogni caso non puo’ essere inferiore a 500 euro.
La legge di bilancio ha poi stabilito che;
- in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro;
- in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi si applica la sanzione del 90% per ciascuna operazione, commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.