Secondo quanto previsto dall’art.23 del Dlgs.472/97 l’Agenzia delle Entrate che vanti una ragione di credito puo’sospendere l’erogazione di un rimborso ove ritenga a rischio la possibilita’ di incassare il proprio credito. A tal fine la ragione che puo’ determinare il fermo del rimborso per esplicita previsione normativa, puo’ essere contenuta in un atto di accertamento o in un atto di irrogazione/contestazione di sanzioni. La sospensione non e’subordinata all’esistenza di una particolare situazione di pericolo per la riscossione del credito vantato dall’amministrazione, in quanto e’sufficiente, a livello generale, la mera notifica di uno degli atti indicati dal legislatore.
Attraverso tale interpretazione gli uffici ritengono legittimo adottare il fermo sulla base del processo verbale di constatazione, orientamento condiviso anche da parte della giurisprudenza.
Al riguardo, tuttavia, tale tesi non e’condivisibile innanzitutto in quanto il processo verbale di constatazione non contiene una pretesa tributaria definita, ma piuttosto delle proposte di recupero a tassazione che, tra l’altro, ben possono essere disattese dall’Agenzia delle Entrate competente a procedere all’accertamento.
E’evidente che riconoscere all’Ufficio il potere di disporre il fermo di un rimborso a seguito di una ragione di credito indicata nel processo verbale di constatazione, senza alcun preventivo controllo espone il contribuente al rischio di vedere dilatato il tempo necessario per ottenere le somme chieste a rimborso.