L’invio della fattura elettronica in ritardo rispetto ai termini di legge, se la stessa e’stata creata e contabilizzata nel periodo Iva corretto, comporta una sanzione da 250 a 2.000 euro per ogni documento.
La conferma arriva dall’ Ágenzia delle Entrate, valutando il caso di un’impresa di servizi che ha emesso fatture datate per esempio 31/10 e le ha trasmesse al sistema d’interscambio il 15/11 successivo, contabilizzando comunque l’Iva con riferimento al mese di ottobre.
In questo caso, trattandosi di prestazione di servizi, la regola generale individua come data per la fatturazione quella in cui viene pagato il corrispettivo.
Qualora venga emessa fattura prima del pagamento, la prestazione si considera comunque effettuata alla data della fattura e non si puo’ dunque parlare di fattura differita. Di conseguenza l’invio allo SDI (sistema d’interscambio) deve avvenire entro 12 giorni dalla data riportata nella fattura.
L’emissione della fattura elettronica in ritardo, anche qualora vengano rispettati i termini ordinari di liquidazione dell’Iva, non sfugge all’applicazione delle sanzioni. E’ l’Agenzia delle Entrate a tornare sul tema delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica, con la risposta all’interpello n.528 del 16 dicembre 2019.
Il termine di 12 giorni per l’emissione della fattura elettronica resta uno dei punti fermi ai fini dell’applicazione delle sanzioni, anche qualora la trasmissione in ritardo al SdI non comprometta il corretto versamento Iva del mese o trimestre di riferimento.
Vi e’ la possibilita’ di emettere fattura differita di piu’ prestazioni o cessioni effettuate nei confronti del medesimo soggetto, se accompagnate da idonea documentazione, entro il 15 del mese successivo.
La fatturazione differita non e’ da confondersi con la fattura riepilogativa, che documenta piu’ prestazioni rese nel mese ed il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata, e l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa.
Pur senza conseguenze in merito ai termini per il versamento dell’Iva, non si puo’ parlare di violazione meramente formale, in quanto la tardiva emissione della fattura elettronica costituisce comunque un ostacolo all’attivita’ di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
In tal caso, la fattura dovra’ essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata all’interno della fattura.
La mancata trasmissione della fattura elettronica riepilogativa (relativa ad esempio ad operazioni effettuate tra il 1^ e il 31 del mese) entro i 12 giorni, comporta l’applicazione delle sanzioni per violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.
Per ciascuna violazione, la sanzione prevista si applica:
- tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.