Fatture elettroniche e termini di detrazione

I contribuenti sono soggetti a diversi termini di effettuazione della liquidazione periodica Iva, potendo a tal proposito distinguere i contribuenti mensili dai contribuenti trimestrali.

Consideriamo che un contribuente trimestrale abbia effettuati un’ operazione il 2 gennaio 2019, potra’ emettere fattura entro il 16 maggio 2019 senza dover pagare alcuna sanzione. L’ emissione entro il successivo termine di liquidazione dell’Iva comporterebbe l’applicazione di una sanzione ridotta (quindi entro il 16 agosto 2019).

Passiamo ad analizzare la posizione del cliente:

se il cessionario/committente non ha ricevuto la  fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve regolarizzarla presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultano le indicazioni da riportare in fattura.

Pertanto a fronte di un’operazione risalente al 2 gennaio il fornitore, non avendo ricevuto fattura entro il 2 maggio, dovrebbe entro i trenta giorni successivi regolarizzare il documento pena l’applicazione a suo carico della sanzione (pari al cento per cento dell’imposta);

Avendola ricevuta entro il 16 maggio 2019 la stessa e’da considerarsi regolare in capo al cedente/prestatore (in quanto emessa entro il termine della liquidazione), disattivando automaticamente anche la fattispecie sanzionatoria prevista per l’acquirente/committente (che non dovrebbe attivarsi per l’emissione dell’autofattura). Tale situazione assume particolare rilievo per i soggetti trimestrali, poiche’ per quelli mensili la disapplicazione delle sanzioni ha un arco temporale molto piu’ breve.

 

 

Fatture elettroniche e termini di detrazione ultima modifica: 2018-11-30T06:02:11+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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