Fatture differite in formato elettronico

L’introduzione dell’obbligo di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a partire dal 1^gennaio 2019 sta sollevando non poche perplessita’ circa l’emissione delle fatture differite. Cerchiamo  di capire cosa e’ richiesto dalla disciplina attuale e cosa cambiera’ eventualmente con l’avvento della fattura elettronica.

Come noto, l’art.21 del DPR.633/72 conferisce la possibilita’ di emettere la fattura relativa ad un insieme di operazioni effettuate nel corso del mese nei confronti di uno stesso soggetto, in un esemplare riassuntivo entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. In caso di fatturazione differita e’ importante ricordare che il momento di esigibilita’ dell’Iva coincide con quello di effettuazione dell’operazione e l’imposta non dovra’ essere contabilizzata a debito nel mese di emissione della fattura ma nel mese in cui le operazioni si considerano effettuate. La fattura deve essere emessa entro un determinato lasso di tempo, 24 ore di fattura immediata e 15 giorni se si tratta di fattura differita, ma deve recare la data del giorno in cui realmente viene emessa. Pertanto una fattura emessa in data 9 febbraio, relativa al mese di gennaio, dovra’ riportare come data fattura il 9 febbraio e non potra’ essere retrodatata al 31 gennaio.

Pare opportuno ricordare che se la registrazione di una fattura immediata puo’ essere posta in essere entro 15 giorni dalla data di emissione, la registrazione di una fattura differita deve essere contestuale alla sua emissione in base a quanto disciplinato dall’art.23 DPR.633/72.

Con l’entrata in vigore della fattura elettronica cambia esclusivamente la modalita’ di emissione e non la disciplina sottostante. Inoltre, proprio in virtu’ del processo di informatizzazione della fattura, sara’impossibile emettere una fattura con una data anteriore rispetto a quello di reale predisposizione ed invio del documento. Per la corretta applicazione della disciplina in termini di liquidazione periodica Iva sara’quindi necessario che tutti i programmi di contabilita’ diano la possibilita’ di distinguere il momento di fatturazione/registrazione dal periodo in cui l’Íva esposta dovra’ rientrare nella liquidazione di competenza.

Inoltre le aziende e i professionisti che si apprestano ad emettere e ricevere fatture elettroniche devono programmare prima della fine dell’anno la verifica delle anagrafiche clienti e fornitori inserite nei propri archivi e procedere alla bonifica, eliminando e correggendo i dati non corretti che potrebbero provocare lo scarto delle fatture.

Ricordiamo i dati obbligatori che devono essere indicati in fattura in modo univoco:

– data di emissione

– numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco

– ditta, denominazione o ragione social, nome e cognome, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e’ effettuata l’operazione

-numero di partita Iva del cedente/prestatore

-numero di partita Iva del cessionario/committente oggetto dell’operazione

-natura, qualita’ e quantita’dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione

-corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art.15, primo comma, n.2.

-corrispettivi, relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

-aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Inoltre per il recapito della fattura al destinatario puo’ essere necessaria la PEC, nel caso in cui non si e’in possesso del codice del destinatario e non risulta registrato alcun canale telematico associato alla partita Iva del cessionario/committente

 

Fatture differite in formato elettronico ultima modifica: 2018-09-28T06:02:20+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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