Fatture di acquisti ricevute in ritardo

A seguito delle modifiche apportate al DPR 100/98 dall’art.14 comma 1 del DL.119/2018, e’ possibile computare in detrazione nel mese precedente l’imposta emergente dalle fatture di acquisto ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per fare un esempio, nell’ipotesi di una cessione di beni consegnati il 26 marzo 2019, documentata mediante fattura elettronica, il documento transitato per il Sistema di Interscambio potrebbe essere pervenuto al cessionario il 2 aprile 2019. Per effetto del nuovo art.1 del DPR. 100/98, il documento ricevuto e’ registrato entro il 15 aprile 2019 ed e’ possibile computare in detrazione l’imposta addebitata in via di rivalsa nella liquidazione relativa al primo trimestre 2019 se contribuente trimestrale, se contribuente mensile e’possibile computare in detrazione l’imposta addebitata in via di rivalsa nella liquidazione relativa al mese di marzo 2019.

Fatture di acquisti ricevute in ritardo ultima modifica: 2019-05-25T06:16:49+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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