I soggetti che esercitano contestualmente attività esenti ed attività imponibili determinano l’Iva detraibile secondo il criterio del pro-rata (art.19 comma 5 del DPR.633/72). Tale metodo di calcolo della detrazione richiede particolare attenzione laddove il soggetto passivo riceva nel 2019 una fattura di acquisto riferita ad un’operazione effettuata nel 2018.
A tal fine occorre fare riferimento al periodo nel quale il predetto diritto è sorto, vale a dire quando l’imposta è divenuta esigibile. Il momento di esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell’operazione (ad esempio consegna o spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per i servizi).%
Se nell’anno in cui è stato effettuato l’acquisto il pro-rata è pari all’80%, la relativa detrazione spetta in tale misura anche se viene operata in un anno successivo in cui la percentuale di detrazione è scesa al 60%.
Stessa situazione si verifica anche quando la situazione è sfavorevole cioè quando nell’anno successivo la percentuale di detrazione e’ salita al 90%.
Pertanto la detrazione è esercitata alle condizioni esistenti nel periodo d’imposta in cui l’iva è divenuta esigibile.