L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 28 Novembre 2018 le FAQ relative alla fatturazione elettronica che descrivono le regole da rispettare da parte di aziende e professionisti concernenti gli adempimenti a cui ottemperare per rispettare l’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. Tra le molte istruzioni fornite sono presenti anche quelle relative alla presentazione della fattura elettronica differita.
Infatti, dato che l’obbligo della fatturazione elettronica non riguarda tutte le attività o i professionisti (ad esempio medici e farmacisti sono esentati) potrebbero configurarsi casi in cui un soggetto è obbligato ad emettere fattura elettronica nei confronti di un terzo che, da parte sua, non è tenuto a rispettare tale disposizione, come può ovviamente anche verificarsi il contrario.
Come specificato nelle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio 2019, non ha modificato la disciplina dettata dal DPR. 633/72. di conseguenza sarà sempre possibile ricorrere alla fattura differita con l’ emissione della fattura elettronica entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Queste, infatti, sono le disposizioni dell’art.21, comma 4, del DPR.633/72 cosiddetto Decreto Iva.
Per esempio nel caso di cessione di un bene effettuata in data 21 marzo 2019, tale data è quella di effettuazione dell’operazione. In questo caso l’operatore Iva, indipendentemente che sia residente in Italia o straniero e presente nel nostro Paese con una stabile organizzazione, potrà tranquillamente emettere una fattura elettronica differita in data 10 aprile 2019. L’operatore in questione dovrà, comunque, avere cura di adempiere a tre obblighi accessori. Innanzitutto dovrà predisporre un Documento di Trasporto o altro equipollente al momento della cessione, quindi al 21 marzo per intenderci. In secondo luogo, dovrà inserire nella fattura elettronica la data del 10 aprile 2019 e i riferimenti del Ddt o altro documento equipollente. Infine dovrà aver cura di far concorrere l’Iva alla liquidazione del 1^trimestre, in quanto la transazione commerciale è avvenuta in tale trimestre.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che come documenti equipollenti possono essere considerati validi sia la fattura proforma che l’avviso di parcella, l’importante che contengano la descrizione dell’operazione o della prestazione, la data di effettuazione e identifica le parti contraenti, l’utilizzo di queste disposizioni consente l’utilizzo della fatturazione elettronica differita.