Fatturazione elettronica e note di credito
Indicazione di carattere generale in merito alle note di credito disciplinate dall’art.26 del DPR.633/72 la cui emissione a storno della fatturazione elettronica precedentemente trasmessa alla Pubblica Amministrazione potrebbe generare problemi di duplicazione del pagamento dell’Iva in capo ai professionisti.
Tale disposizione, ai commi, ai commi 2 e 3 prevede, che se, dopo l’emissione e la registrazione di una fattura l’ammontare imponibile di un’operazione e la corrispondente Iva si riducono, anche soltanto parzialmente, il cedente o il prestatore può effettuare le opportune rettifiche (c.d.variazioni in diminuzione) emettendo un’apposita nota di credito:
- senza limiti temporali, qualora l’operazione sia venuta meno, in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare, in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, oppure in caso di sconti o abbuoni previsti contrattualmente.
- entro un anno dall’operazione, se le situazioni di cui al punto precedente si sono verificate a causa di accordi o di calcolo presenti nella fattura sin dall’origine, che abbiano comportato l’addebito di un’imposta superiore a quella realmente dovuta.
Nel caso di errori riscontrati nella fattura elettronica, si pensi ad esempio, all’emissione di una fattura con applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta, o all’emissione di una fattura con Iva anzichè in esenzione, in queste ipotesi qualora sia già decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione-con conseguente impossibilità di applicare l’art.26 comma 3 del DPR 633/72 è possibile recuperare l’Iva non dovuta presentando, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, un’istanza di rimborso anomalo, a norma dell’art. del D.Lgs.546/1992 entro due anni dal pagamento, ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, a tal fine è necessario, tuttavia, che il cessionario o committente non abbia portato in detrazione l’Iva indicata nella fattura ricevuta o, in caso contrario che la detrazione sia stata annullata.
Si ricorda che lo Studio Pappalardo si occupa di tutte le fasi di elaborazione e invio delle fatture elettroniche per qualsiasi informazioni contattateci all’indirizzo info@studiopappalardo.com o nella sezione “Contatti” cliccando qui.