Fatturazione elettronica: Ecco come funziona!

Fatturazione elettronica: Ecco come funziona!

L’ obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato è stato introdotto dall’art. 1, commi 209-2014 della L. 244/2007 che, a tal fine ha istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla PA.
In attuazione di tale disposizione, con il DM n. 55 del 3 aprile 2013 è stato adottato il regolamento che ha stabilito i tempi di adeguamento per le diverse amministrazioni e le modalità operative per l’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura elettronica.
Salvi i casi di adesione volontaria anticipata al processo di fatturazione elettronica, gli obblighi di adeguamento decorrono dal 6 giugno 2014 nei confronti delle seguenti amministrazioni: Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale; per le altre amministrazioni nazionali il termine fissato per l’adeguamento è il 31 marzo 2015. L’obbligo in questione, si ricorda, trova applicazione nei confronti delle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato dello Stato (individuate dall’ISTAT). Ciò premesso, i commercialisti i sono coinvolti nel processo di fatturazione sotto diversi profili:
  • in qualità di operatori economici, in quanto soggetti fornitori di servizi professionali a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza;
  • in qualità di intermediari;
  • nelle vesti di consulenti che svolgono attività di informazione e assistenza a favore dei clienti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI.
La fattura elettronica è di fatto un file in formato XML contenente tutte le informazioni obbligatorie richieste dall’art. 21 comma 1 del DPR 633/72, nonché le ulteriori informazioni necessarie per la trasmissione e la successiva gestione documentale.
Al fine di garantire l’integrità delle informazioni contenute nella fattura e la sicura riconducibilità al mittente, ogni file trasmesso al Sistema di interscambio deve essere firmato tramite un certificato di firma elettronica (riconducibile al soggetto emittente o all’intermediario).
Il file elaborato, firmato e denominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di interscambio utilizzando i seguenti canali:
– posta elettronica certificata (PEC);
– utilizzando l’interfaccia web del Sistema(attraverso i canali Entratel, Fisconline oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi);
– avvalendosi degli accordi di servizio che possono essere stipulati con il SdI.
Le ricevute di sistema e ogni altro documento relativo alla trasmissione  possono essere visualizzati avvalendosi delle apposite applicazioni messe a disposizione dal MEF. In conclusione qualsiasi imprenditore o professionista che svolge lavori nei confronti delle amministrazioni dello Stato dovrà emettere la relativa fattura in formato elettronico XML, lo potrà fare direttamente, in qualità di fornitore di beni o servizi, nei confronti della Pubblica Amministrazione o avvalendosi dell’assistenza dei commercialisti, i quali potranno elaborare e inviare la fattura, del soggetto emittente, utilizzando il proprio certificato di firma elettronica o il certificato di firma elettronica del richiedente.  Stop quindi al cartaceo e via all’elaborazione e invio telematico delle fatture nei confronti della pubblica amministrazione.
Fatturazione elettronica: Ecco come funziona! ultima modifica: 2014-10-06T08:30:24+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo