Fatturazione differita

In merito alle cessioni di beni, il differimento della fatturazione può avvenire sulla base di un DDT (documento di trasporto); la fattura può essere emessa entro il 15°giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene, riportando sulla stessa gli estremi del documento di trasporto dal quale risulta l’operazione, indicando data e numero dello stesso. Se il pagamento, totale o parziale (acconti), avviene anteriormente all’emissione del DDT, entro lo stesso giorno dell’incasso occorre emettere la relativa fattura mentre, se l’acconto è corrisposto contestualmente all’emissione del DDT, ci si può avvalere della fatturazione differita. Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione ma con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni, pertanto il momento di esigibilità dell’imposta viene a coincidere  con quello di effettuazione dell’operazione e non con quello di emissione della fattura. In luogo del DDT può utilizzarsi un altro documento avente le stesse caratteristiche come, ad esempio, lo scontrino o la ricevuta fiscale appositamente integrati. In entrambi i casi, occorre non ricomprendere questi corrispettivi nel totale giornaliero dal momento che gli stessi devono essere oggetto di registrazione e conseguente liquidazione solo al momento della successiva fatturazione; quindi occorre scorporare dal totale giornaliero i corrispettivi certificati da questi scontrini/ricevute fiscali e annotarli distintamente nel registro dei corrispettivi. Riguardo alle prestazioni di servizi si segue lo stesso criterio già illustrato per le cessioni dei beni. E’ possibile posticipare la fatturazione con una fattura cumulativa differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Fatturazione differita ultima modifica: 2013-08-20T19:48:06+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo