Se la fattura e’ stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalita’ cartacea ed e’ stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sara’ soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Successivamente con un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate si e’ avuta la seguente risposta: se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potra’ non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovra’ essere elettronica.
La data di ricezione della fattura elettronica certificata dal Sistema d’Interscambio costituisce ai fini fiscali, il termine dal quale decorre la possibilita’ per il cessionario/committente per esercitare il diritto a detrarre l’imposta addebitata dal fornitore. Questo principio sancito in modo inequivocabile dal provvedimento dell’ agenzia delle Entrate n.89757 del 30 aprile 2018 deve essere tenuto in debita considerazione dai contribuenti per evitare di vedersi negato il diritto a detrazione.
Se il cessionario/committente non riceve tramite SdI la fattura elettronica non potra’ detrarsi la relativa imposta. Questo perche’ la fattura non si considera emessa e per il cliente non si avrá per ricevuta.
Il principio vale anche per il periodo di moratoria senza sanzioni o con sanzioni ridotte che e’ scattato dal 1^ gennaio 2019 e durera’ per i contribuenti trimestrali fino al 30 giugno 2019 e per i soggetti mensili fino al 30 settembre 2019.
Il ricevimento su carta di una fattura che si doveva ricevere in elettronico non consente mai l’esercizio del diritto a detrazione, questo perche’ la fattura non si considera emessa e per il cliente non si avra’ per ricevuta.
Al momento sono quattro i casi che si possono verificare per la gestione della detrazione Iva:
- fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno : in questo caso il diritto alla detrazione potra’ essere esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).
- fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019: in questo caso, si potra’ esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio.
- fatture per operazioni effettuate nel 2019: in questo caso il diritto alla detrazione si potra’ esercitare anche in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui e’ stata effettuata l’operazione. Ad esempio se nei primi giorni di febbraio del 2019 il cliente riceve una fattura relativa a una operazione che e’ stata effettuata il 31 gennaio 2019, potra’ detrarla nella liquidazione del 16 febbraio a condizione che provveda alla sua annotazione sul registro acquisti del mese di febbraio.