Manca sempre meno all’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica. Una delle numerose domande che si stanno ponendo gli operatori coinvolti da questa novità, è come si provvede ad effettuare una nota di credito da inviare in modo elettronico, nel caso in cui la fattura non sia corretta.
Una cosa a cui prestare molta attenzione, dal momento che nella fatturazione elettronica obbligatoria, il file fattura non è soggetto ad accettazione da parte del soggetto ricevente. Di conseguenza, se si riceve un documento errato, è necessario seguire la medesima procedura posta in essere in presenza di una fattura analogica, ovvero contattare l’emittente del documento (via telefono, PEC, mail ordinaria, ecc) e richiedere la dovuta rettifica. Si tenga presente che non sarà però possibile accordarsi per una semplice correzione del documento in quanto la e-fattura è immodificabile; quindi, ogni variazione che si renda necessaria dovrà essere documentata con apposite note di variazione, soggette anch’esse al transito obbligatorio dal Sdi.
In generale, infatti come specificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72, ovvero le note di credito o di debito, seguono le stesse regole delle fatture elettroniche e quindi devono transitare attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi). Da un punto di vista operativo, il codice da utilizzare per tali tipologie di documenti è il seguente:
- Codice TD04:nota di credito
- Codice TD05:nota di debito
Queste indicazioni sono in linea con quanto affermato dalla stesssa Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata. In particolare, il quesito posto riguardava una fattura per merce mai acquistata e le Entrate hanno chiarito che nel momento in cui un soggetto riceve una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (mail, telefono, ecc.) ma occorre prestare attenzione al fatto che il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite il Sistema di Interscambio.
Infine, per completezza si segnala un ulteriore chiarimento sul tema. Com’è noto ormai, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019, pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel mese di dicembre 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario / committente nel mese di gennaio 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Attenzione però, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura cartacea del 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
A fronte di ciò, nella fatturazione elettronica è quanto mai importante controllare la correttezza dei dati.