Dal 1^gennaio 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo sui documenti emessi in formato elettronico dovra’ essere assolta esclusivamente tramite modello F24 telematico. Il pagamento dovra’ avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale. L’imposta di bollo e’ dovuta in misura fissa pari a 2 euro sulle fatture d’importo superiore a 77,47 euro riferite a operazioni non imponibili Iva. Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio l’assolvimento, il cedente/ prestatore dovra’ apporre sulla fattura una specifica annotazione, valorizzando nel tracciato XML dell’e-fattura l’apposito campo previsto e pagare il tributo in modalita’ telematica. Sulla generalita’ dei documenti emessi in formato elettronico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, non sara’quindi possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico e il pagamento del tributo dovra’ avvenire secondo le modalita’ previste dal D.M. 17 giugno 2014. L’art. 6 del decreto, infatti, stabilisce che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve essere corrisposta mediante versamento con modello F24 telematico. Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.