La fattura elettronica emessa nei confronti dei consumatori finali secondo quanto prescritto dall’art.1, comma 3, D.Lgs. n.127/2015 deve essere emessa indicando nel campo “Codice Destinatario” il codice convenzionale a 7 zeri (“0000000′) e riportando il codice fiscale del cessionario/committente. Come ormai ben noto, quest’ultimo potra’ decidere di ricevere una copia cartacea del documento, o comunicare al soggetto emittente un indirizzo di posta elettronica certificata cui il Sistema d’interscambio potra’ recapitare la fattura in formato elettronico.
Nella fatturazione elettronica a privati, si pone un problema ancora ufficialmente non affrontato: fino a che punto ha valore giuridico-fiscale la copia cartacea della e-fattura rilasciata al cliente che non intenda rinunciarvi? La questione non e’di poco conto. Se la stampa della fattura sembra avere indubbia validita’ ai fini tributari qualora sia una copia conforme a quella trasmessa al Sistema di Interscambio in XML, cosa accade se il cedente/prestatore, dopo aver rilasciato una copia cartacea al cessionario/committente, non provvede ad inviare il documento al Sistema di Interscambio? Il consumatore finale risulterebbe essere controparte di un’operazione economica non fatturata.
Il codice convenzionale (“0000000”) puo’ essere utilizzato anche per emettere le fatture nei riguardi di:
- soggetti forfettari
- soggetti minimi
- agricoltori che si avvalgono del regime di esonero
Questi ultimi avendo a disposizione la PEC possono ricevere dal Sistema d’interscambio copia della fattura in formato elettronico oltre che averla a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Allo stesso tempo il cedente/prestatore ha l’obbligo di consegnare direttamente al cliente consumatore finale, soggetto minimo/forfettario o produttore agricolo in regime di esonero, una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando che il documento e’ messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Posto che i soggetti minimi e forfettari non sono obbligati-salvo il caso in cui il destinatario sia una pubblica amministrazione- ad emettere fatture elettroniche tramite SdI verso i soggetti privati (ciclo attivo), l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento direttoriale prot.89575/2018, ha dettagliato una possibile gestione del ciclo passivo.
L’Agenzia delle Entrata ha evidenziato che solo ove non ci sia una pre-registrazione dell’indirizzo telematico del soggetto cessionario/committente- che si esplica tramite o un codice destinatario di 7 caratteri alfanumerici o tramite un indirizzo PEC -l’emittente compila il campo “codice destinatario” con un codice convenzionale composto da 7 zeri in modo tale che le fatture elettroniche vengono veicolate dal sistema d’interscambio solo e solamente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate del cessionario/committente e quest’ultimo debba sempre attendere una comunicazione dal proprio fornitore cedente/prestatore, il quale lo deve avvisare che l’originale della fattura elettronica e’a disposizione nella sua area riservata.
Per molti esercenti attivita’ di impresa o di lavoro autonomo cambiera’ il modello organizzativo: per esempio per gli esercenti le professioni sanitarie con la maggior parte della clientela privata. In tale ipotesi il medico deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”) e il campo “Codice Fiscale”
inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi determina lo scarto della fattura elettronica.