Fattura elettronica ed esonero registri Iva

Dal prossimo 1^gennaio 2019 sara’ obbligatoria, salvo alcune limitate ipotesi di esonero, l’adozione della fattura in formato elettronico che i soggetti passivi dovranno trasmettere al SdI, anche, eventualmente, avvalendosi di intermediari abilitati.

Tra le novita’ fiscali contenute nel Ddl di conversione del decreto ”Dignita”- gia’ approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato – spicca la disposizione concernente l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA.

Tra le modifiche inserite in sede di conversione del decreto (a seguito di approvazione da parte del Senato)  si segnala la disposizione che prevede, per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, l’esonero dall’obbligo di annotazione negli appositi registri di cui agli artt.23 e 25 del Dpr.633/72 (registro fatture emesse e registro acquisti). invero l’ ambito applicativo e la decorrenza di tale esonero non appaiono del tutto chiare, considerando che l’art.1 comma 3 del DLgs.127/2015, nel testo modificato dall’ ultima legge di bilancio, non prevede un obbligo comunicativo, bensi’ l’ obbligo generale di fatturazione elettronica. Pertanto l’esonero dei registri Iva per le fatture elettroniche é ancora da chiarire.

Fattura elettronica ed esonero registri Iva ultima modifica: 2018-08-04T06:10:18+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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