Fattura elettronica differita

Per le prestazioni di servizi, rese nello stesso mese e nei confronti dello stesso soggetto, e’ possibile emettere un unico documento fiscale con il dettaglio delle diverse operazioni entro il 15 del mese successivo all’effettuazione. 

Tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente riportare, infatti, prevede la data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.

Si pone il quesito se e’comunque possibile emettere una unica fattura mensile riepilogativa di tutti i DDT di riconsegna in conto lavoro emessi nel corso dello stesso mese solare, nei confronti dello stesso committente, riportando nel campo data della sezione dati generali del file fattura elettronica la data di fine mese.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019, fornisce i seguenti chiarimenti:

  • e’ possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. 
  • la data del documento dovra’ sempre essere valorizzata con la data dell’operazione, ferma restando la possibilita’ di sfruttare il termine dei 12 giorni per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.
  • Vi e’ la possibilita’ di emettere un’unica fattura (c.d. differita), recante il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. Si tratta pero’di una possibilita’ e non di un obbligo. Resta la necessita’ di riportare nel campo dedicato la data relativa al mese in cui e’stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (preferibilmente la data dell’ultima operazione) ovvero in cui e’stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, a cui la fattura fa riferimento.  Fermo restando che se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quello del pagamento.

Anche le fatture emesse, per scelta, prima dell’effettuazione dell’operazione (ad esempio, prima della consegna del bene o dell’incasso anticipato ovvero dell’incasso del servizio) possono essere inviate allo SdI entro 12 giorni dalla data della fattura. La conferma e’arrivata dalla risposta a interpello delle Entrate 389/2019. 

Fattura elettronica differita ultima modifica: 2019-09-27T06:02:01+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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