Dal 1^settembre 2018 la fattura elettronica sara’ obbligatoria anche nell’ambito delle operazioni del c.d. tax free shopping. Si tratta delle cessioni di beni effettuate, al dettaglio, nei confronti di privati che possiedono il domicilio o l residenza in territorio extra-UE, e per le quali l’art.38-quater del DPR.633/72 prevede la possibilita’ di usufruire di un particolare sgravio o rimborso dell’Iva, in ragione del fatto che il consumo di tali beni si realizza al di fuori del territorio comunitario.
Lo speciale regime e’ ammesso soltanto al ricorrere di alcune condizioni:
-il valore complessivo dell’ operazione, IVA compresa, deve essere superiore a 154,94 euro
-i beni acquistati devono essere destinati all’uso personale o familiare degli acquirenti
-gli stessi beni devono essere trasportati in territorio extra-UE entro il terzo mese successivo all’operazione.
Tale ultima condizione e’attestata dall’apposizione del visto di uscita sulla fattura emessa dal commerciante, la quale fattura deve essere restituita al cedente entro il quarto mese successivo all’operazione.
Con l’utilizzo della fattura in formato elettronico, l’acquirente richiede presso l’ufficio doganale l’apposizione del visto, il quale, in caso di esito positivo dei controlli, genera il codice di visto digitale per la fattura, che costituisce la prova di uscita dei beni.
Per le fatture cartacee emesse fino al 31 agosto 2018 restano valide le modalita’ di apposizione del visto finora previste, consistenti nell’apposizione del timbro ”çonalbi’. Tuttavia, poiche’ ciascun acquirente ha tre mesi di tempo per presentare la fattura per l’apposizione del visto, la gestione dei documenti cartacei sara’ garantita fino al 30 novembre 2018. I dati di tali fatture sono messi automaticamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e possono non essere comunicati nell’ambito del cosiddetto spesometro, ancora obbligatorio per il 2018 .A partire dal 1^dicembre, invece, le fatture “tax free”dovranno essere gestite esclusivamente in modalitá elettronica.