Nel caso di fattura elettronica a privati senza partita Iva, cioe’ la fattura che si emette ai clienti che non esercitano alcuna attivita’ di impresa, arte o professione e che dunque non forniscono la partita Iva ma il solo codice fiscale, la fattura elettronica e’obbligatoria dal 1^gennaio 2019 anche per questa tipologia di documento, in questo caso le fatture vanno trasmesse in formato elettronico al Sistema di interscambio, SDI ed inoltre vanno consegnate in formato cartaceo o PDF al cliente privato, che non e’ tenuto alla conservazione elettronica del documento ma deve conservarne copia soprattutto se la fattura consente l’accesso a deduzioni o detrazioni fiscali.
La trasmissione al sistema SDI delle suddette fatture avviene con codice destinatario 0000000 (sette volte zero) e indicando il codice fiscale del cliente nel campo destinato a questo dato.
Quindi e’ fondamentale avere il codice fiscale del cliente privato, altrimenti il sistema scartera’ la fattura che non potra’ essere emessa.
La fattura cosi’trasmessa sara’a disposizione del cliente nell’area riservata ai singoli contribuenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate e potra’ accedere tramite le proprie credenziali fisconline, tramite CNS (carta nazionale dei servizi oppure tramite lo Spid digitale. Al suo interno il privato potra’ consultare tutte le fatture che ha ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate inoltre offre ai consumatori finali persone fisiche un ulteriore servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Infatti a partire dal 21 dicembre 2019 (termine piú’ volte prorogato) il consumatore finale potra’ consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia delle Entrate sin dal 1^gennaio scorso.
L’adesione al servizio di consultazione elettronica delle fatture e’una facolta’ e non un obbligo. Rappresenta un servizio ulteriore messo a disposizione di coloro che (dal 21 dicembre 2019) vogliono visualizzare le proprie fatture anche online dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Un documento non presente nello SdI (tranne specifici esoneri: esempio forfettari) non ha nessuna rilevanza fiscale. Cio’ potrebbe generare problemi ad esempio in termini di detrazioni fiscali per lavori relativi a ristrutturazioni edilizie e pertanto non potrebbe portarsi in detrazione costi relativi ad una fattura scartata e non presente nello SdI.
La fattura elettronica e’un flusso di dati (espressi in formato xml) che contiene le medesime informazioni di una fattura cartacea, il file XML, una volta generato, deve essere inviato al sistema di Interscambio (SDI) che dopo avere verificato la corretta compilazione dei campi, invia la fattura all’Agenzia delle Entrate.
Da questo momento in poi scatta l’obbligo, entro 15 giorni, di archiviare digitalmente i documenti attraverso la conservazione sostitutiva che deve rendere tali documenti disponibili alla consultazione per almeno 10 anni.
Per poter ricevere la fattura elettronica da parte dei propri fornitori, occorre dotarsi di un codice destinatario, oppure di una casella PEC, in assenza di queste informazioni, la fattura restera’ come detto in precedenza, a disposizione per la consultazione nell’area dedicata a ciascun contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.