I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 e limitatamente alle spese per gli interventi individuati relativi al superbonus 110%, nell’anno 2022 spese per gli interventi che fruiscono di determinati bonus fiscale possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.
L’opzione per lo sconto sul corrispettivo, implica che il fornitore, che ha effettuato gli interventi agevolati, applica, nella fattura con cui certifica e addebita le relative spese uno sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.
Cio’ comporta che:
- Con riguardo a tutte le agevolazioni la cui percentuale di detrazione non supera il 100% l’ammontare dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura corrisponde all’ammontare del credito d’imposta che matura in capo al fornitore, a fronte dell’applicazione di quello sconto.
- Con riguardo all’agevolazione del superbonus che e’ contraddistinta da una percentuale di detrazione pari al 110%, considerando 100 di sconto sul corrispettivo applicato in fattura, l’ammontare del credito d’imposta che matura in capo al fornitore, a fronte dell’applicazione di quello sconto, e’110.
L’importo dello sconto praticato dal fornitore non riduce l’imponibile ai fini dell’Iva ed e’ espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’art.121 del DL.34/2020.
Ad esempio, per dei lavori di riqualificazione energetica paria a 50.000 euro con Iva del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65% la fattura deve indicare:
- L’imponibile di 50.000 euro
- L’Iva del 10% paria a 5.000 euro
- Il totale fattura di 55.000 euro.
- Lo sconto praticato ai sensi dell’art.121 del DL.34/2020 pari a euro 35.750 euro (determinato calcolando la detrazione del 65% su 55.000 euro).
- Netto da pagare di 19.250.applicato in fatti
Ancora nell’ipotesi che il contribuente sostenga una spesa pari a 40.000 euro, alla quale corrisponde una detrazione del 110% pari a 44.000 euro, a fronte dello sconto praticato in fattura a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 40.000 euro, il fornitore maturera’un credito d’imposta pari a 44.000 euro .
La circostanza che la norma ponga un tetto massimo di sconto applicabile implica la possibilita’ che il fornitore applichi uno sconto soltanto parziale rispetto all’entita’ massima cui puo’ arrivare.
In questo caso, il beneficiario che sostiene la parte di spese non coperte dallo sconto sul corrispettivo, rimane titolare della detrazione edilizia corrispondente ad esse e puo’ fruirne in dichiarazione a scomputo dell’imposta lorda sul reddito, oppure puo’esercitare relativamente ad essa l’altra opzione consentita dall’art.121 del DL. 34/2020, ossia quella della cessione a terzi.
Si pensi ad esempio a una spesa totlsae di 10.000 euro, relativa a un intervento che puo’beneficiare del superbonus del 110% con riguardo alla quale il fornitore si rende disponibile a praticare uno sconto sul corrispettivo pari a 8.000 euro.
In questo caso:
- Il fornitore matura un credito d’imposta pari a 8.800 (8.000x 110%)
- Il committente paga i 2.000 euro non coperti dallo sconto in fattura e matura una detrazione di 2.200 euro (2.000 x 110%) che puo’ scomputare dalla propria imposta lorda, oppure cedere a terzi.