Quando il conumatore finale chiede la fattura, l’esercente è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il SdI e anche a fornirne copia su carta (o ad esempio, pdf per e-mail). Il privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura al venditore/prestatore soggetto passivo d’imposta non è costretto a fornire un indirizzo PEC e pertanto l’acquisto può essere documentato come avveniva in passato con la copia cartacea o in pdf della fattura elettronica.
Per beneficiare delle detrazioni relative agli immobili (bonus ristrutturazione e bonus qualificazione energetica) è sufficiente che la persona fisica beneficiaria acquisisca e conservi le fatture cartacee dei fornitori che hanno eseguito l’intervento i quali sono tenuti a rilasciarle oltre che inviare a SdI il file xml.
E’escluso che sia necessario, anche ai fini della detrazione del 50%-65% delle spese di entrare in possesso della fattura elettronica e dichiara valida, a tutti gli effetti, solo per i consumatori finali, la copia su carta o il pdf via e-mail.
C’è comunque la possibilità per i consumatori finali di visionare le fatture elettroniche di acquisto a partire dal secondo semestre del 2019 consultando le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.
Il servizio di consultazione è accessibile solo previa espressa adesione che dovrà essere effettuata mediante apposita funzionalità che sarà disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 3 maggio 2019; in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.
Il termine ultimo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione scade il sessantesimo giorno successivo al 3 maggio 2019, pertanto il 2 luglio 2019.
E’ possibile recedere dal servizio di consultazione attraverso la stessa funzionalità che verrà resa disponibile per l’adesione. Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute.