Lo scioglimento di societa’ di persone (societa’ semplici, societa’ in nome collettivo e societa’ in accomandita semplice) con assegnazione ai soci del ricavato in denaro della vendita di immobili detenuti da piu’ di cinque anni non genera materia imponibile.
Il punto di partenza e’ che il reddito imputato ai soci dalle societa’ di persone ha natura di reddito di partecipazione. I redditi di partecipazione non costituiscono un’autonoma categoria reddituale ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine, quindi se la liquidazione dei soci avviene con il denaro ricavato dalla vendita dell’immobile, si deve ricollegare il reddito dei soci alla categoria di riferimento (plusvalenze immobiliari) e concludere, quindi, per l’assenza d’imposizione in virtu’ del fatto che la plusvalenza non e’ soggetta a imposizione per effetto del possesso almeno quinquennale dell’immobile.