Riprendendo un precedente articolo pubblicato il 25 Agosto, mi soffermo sugli obblighi di nomina di Sindaci e Revisori nelle S.r.l. a decorrere dalla suddetta data in cui è entrato in vigore il decreto crescita e competitività (D.L. n.91/2014, art.20) che prevede la decadenza automatica in tutte le S.r.l. dell’organo di controllo legale dei conti ivi compreso il Revisore nei casi in cui mancano uno dei seguenti requisiti: 1) redazione del bilancio consolidato; 2) controllo di una società soggetta a Revisione Legale dei conti 3) superamento per due anni consecutivi, di due dei tre parametri seguenti (art.2435-bis c.c.) : – ricavi delle vendite e/o prestazioni (voce A1 del Conto Economico) pari a € 8.800.000 -attivo dello stato Stato Patrimoniale pari a € 4.400.000- numero medio dei dipendenti pari a 50 unità. Per quanto riguarda le S.r.l. il decreto crescita e competitività prevede la nomina di un Sindaco Unico da parte dell’Assemblea Ordinaria dei soci, il cui mandato dura un triennio con scadenza al momento dell’approvazione dell’ultimo bilancio di questo periodo. Il sindaco è rieleggibile. E’ necessario però che le s.r.l. abbiano le condizioni ai punti 1), 2) e 3) sopra indicati. E’ possibile la nomina anche di un Revisore Unico il quale non può esercitare la funzione di Sindaco Unico La S.r.l. può decidere, per statuto, di nominare il Sindaco Unico per la vigilanza dei conti annuali e la gestione e un Revisore Unico per pervenire ad un giudizio sulla conformità del bilancio a principi di comprensibilità e a un quadro veritiero e corretto delle singole voci. A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art.2477 del c.c. che prevedeva la nomina obbligatoria del collegio sindacale o di un revisore se il capitale sociale non era inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (per l’importo ricordo di € 120.000 che per effetto delle modifiche legislative è stato portato a € 50. 000) l’ Assemblea dei Soci delle S.r.l., a partire dalla data in cui è entrato in vigore il decreto, hanno dovuto procedere all’immediata decadenza dell’organo di sorveglianza nominato obbligatoriamente per aver raggiunto o superato il limite di € 120.000 di capitale sociale e prendendo atto inoltre della mancanza di uno dei requisiti sopra indicati ai punti 1). 2) e 3) . –