Estromissione dell’immobile in regime forfettario

Il contribuente che nel corso del 2019 fruisce del regime forfettario e che estromette l’immobile d’impresa non determina  alcuna plusvalenza rilevante ai fini fiscali. Pertanto il suddetto contribuente forfettario e’escluso dal pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra valore normale (che puo’ anche coincidere con quello catastale) e costo fiscalmente riconosciuto. 

E’quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n.391/2019 chiarendo che l’estromissione dell’immobile strumentale effettuata in costanza di applicazione del regime forfettario non determina l’emersione di una plusvalenza rilevante ai fini fiscali poiche’ la fruizione di tale regime comporta l’esclusione di tali componenti positivi di reddito, anche se aventi ad oggetto beni strumentali acquisiti prima dell’ingresso nel regime forfettario. 

L’Agenzia delle Entrate richiama, allo scopo, il contenuto della circolare n.10 del 4 aprile 2015, la quale aveva chiarito che le plusvalenze patrimoniali realizzate dai soggetti che applicano il regime forfettario non hanno alcuna rilevanza reddituale.

E’ altresi’ precisato che non sara’necessario compilare il quadro RQ del modello Redditi 2020 per il periodo d’imposta 2019. 

 

 

 

Estromissione dell’immobile in regime forfettario ultima modifica: 2019-10-09T06:03:13+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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