Estromissione agevolata immobili strumentali

La legge di bilancio 2019 ripropone la possibilita’ per límprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’impresa, con effetto da 01/01/2019, l’immobile strumentale (per destinazione o natura) posseduto alla data del 31/10/2018.

Quest’anno l’opzione va esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%.

Per l’esercizio dell’opzione rileva il comportamento concludente che consiste nella semplice annotazione contabile:

  • nel libro giornale (per le imprese in contabilita’ ordinaria)
  • nel registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in contabilita’ semplificata).

Si ritiene che possano applicarsi le regole di prassi delle precedenti estromissioni:

  • per determinare le plusvalenze derivanti dall’estromissione (valore normale – costo fiscalmente riconosciuto) e’possibile utilizzare la posto del valore normale degli immobili, il valore catastale;
  • se il valore normale (o catastale) e’inferiore al costo fiscale, non vi e’necessita di assolvere l’imposta sostitutiva ma si puo’ ususfruire comunque dell’agevolazione;
  • non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
  • l’imposta sostitutiva va assolta: per il 60% entro il 30/11/2019 e per il restante 40% non oltre il 16/04/2020.

2019.L’estromissione e’ di regola, un atto assoggettato ad Iva, normalmente in regime di esenzione; fanno eccezione a questo principio i soli immobili che l’imprenditore ha acquisito senza addebito dell’Iva i quali vengono estromessi fuori campo Iva. In tutti i casi in cui l’operazione e’ in campo Iva l’estromissione deve essere fatturata in modalita’ elettronica nel rispetto della data limite del 31/05/2019.

Ulteriori vantaggi son previsti per le imprese che transitano al regime forfetario dall’01/01/2019 in virtu’ dell’estensione a 65.000 euro della soglia minima di ricavi, anche se per questi contribuenti le agevolazioni non rivestono un interesse particolare e quindi l’estromissione avverrebbe fisiologicamente senza imposizione diretta in quanto no rilevano tra i proventi da assoggettare alle percentuali di redditivita’, le plusvalenze.

L’imprenditore che abbia nel proprio patrimonio un negozio, accatastato nella categoria C/1 e con superficie non superiore a 600 mq. lo potrebbe estromettere dal regime d’impresa e locare con cedolare secca ad un’aliquota del 21%.

Estromissione agevolata immobili strumentali ultima modifica: 2019-01-10T06:05:17+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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