Il disegno di legge di stabilità per il 2016 porta a compimento il progetto di revisione dei regimi contabili e fiscali per gli imprenditori e lavoratori autonomi individuali di piccole dimensioni. Mantenendo l’ossatura del regime forfetario già avviato dal 2015, si provvede ad innalzare le soglie massime di ricavi e compensi, a prevedere una tassazione ridotta per i primi cinque anni di attività e rivedere al contribuzione previdenziale. Come si ricorderà uno degli aspetti deboli del regime forfetario era costituito dal limite eccessivamente basso di ricavi o compensi massimi realizzabili dai soggetti interessati. L’intero panorama era suddiviso in 9 categorie sulla base dei codici ATECO , di cui 8 specifiche ed una residuale. Pere ciascuna di tali categorie venivano indicati la soglia di ricavi/compensi oltre ai coefficienti di redditività (in tal senso il regime viene denominato “forfetario”) variabili da un minimo del 40% ad un massimo del 46%. Attraverso la legge di stabilità avvengono le seguenti modifiche: – si incrementano le soglie di 10.000 euro per tutte le categorie; – si incrementano le soglie di 15.000 euro per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi. -restano invece inalterate le percentuali di redditività.
La verifica sull’anno precedente al regime andrà effettuata utilizzando il criterio della competenza (per le imprese) o quello di cassa (per i lavoratori autonomi ed i soggetti che avessero applicato il regime dei minimi. In corso di applicazione del regime forfetario, invece, si utilizza sempre il criterio di cassa. La certezza del superamento del limite dei ricavi non determina mai una fuoriuscita immediata come poteva verificarsi nel regime dei minimi e in quello di vantaggio, al superamento della soglia dei 45.000 euro di ricavi o compensi. Infatti, anche qualora lo specifico limite dettato per la categoria di appartenenza fosse superato in corso d’anno, la fuoriuscita si verificherebbe solo dal successivo periodo d’imposta; infatti sussiste sempre una certa garanzia di applicazione del forfait per il primo anno di avvio dell’attività. E’confermato un supporto di ulteriore favore. già previsto dal comma 65 della Legge 190/2014, che prevede che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni,. mantenendo tali requisiti, si attuano le seguenti modifiche: -il regime di favore troverà applicazione per il periodo d’imposta di avvio dell’attività e per i quattro successivi ( in precedenza per i due successivi); -l’auito consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 5%, anzichè in una riduzione del reddito di un terzo. In sostanza, in precedenza si tassava il reddito per i primi tre anni con aliquota del 10%, dal 2016 si tasserà il reddito dei primi cinque anni con aliquota del 5%. Il nuovo meccanismo può essere fruito non solo dai soggetti che a decorrere dal 2016, intraprendono in regime forfetario, attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche dai soggetti che nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime, ovviamente, in tale ultimo caso l’agevolazione risulterà limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile. A maggior chiarimento , si afferma che, per tali ultimi soggetti, l’aliquota ridotta al 5% potrà essere fruita dall’anno d’imposta 2016 all’anno d’imposta 2019. La struttura del regime forfetario prevedeva agevolazioni (facoltative) anche sul versante contributivo, così riassumibili: – non applicazione del minimale di reddito su cui vengono conteggiati e riscossi i contributi INPS artigiani e commercianti; scadenza di versamento del saldo contributivo (e degli acconti) in coincidenza con le scadenze di versamento delle imposte dirette. A fronte di tale scenario, le proposte modifiche, determinano, innanzitutto, l’abrogazione della disposizione che prevedeva l’assenza di base contributiva minimale, a favore di un sistema nel quale: – la base contributiva coincide con quella fiscale, con al conseguenza che dovranno riprendere i versamenti dei contributi minimali; – la contribuzione viene ridotta del 35%. Dovranno provvedere a tale versamento (presumibilmente) anche i forfetari già attivati nel 2015, per i quali era stata avanzata la richiesta di applicazione del beneficio.