La presentazione del c.d. esterometro per il secondo trimestre 2021 e’ammessa sino al 20 agosto 2021. Si ricorda che non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio tanto per le fatture emesse quanto alle fatture ricevute. Inoltre sono escluse le operazioni per le quali e’stata emessa una bolletta doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni.
In ragione di quanto appena indicato, anche l’emissione di una fattura elettronica via SdI su base facoltativa puo’ consentire di non inviare i dati dell’operazione mediante il c.d. esterometro.
Si pensi al caso di una cessione intracomunitaria a una controparte francese o al caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto stabilito in Germania, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica, poiche’ effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia.
Sia nel caso delle fatture emesse elettronicamente su base volontaria, sia nel caso dell’integrazione elettronica delle fatture ricevute, al fine di poter escludere la presentazione dell’esterometro e’ necessario il rispetto dei termini di emissione fissati dall’art.21 del DPR.633/72 o dagli artt.46 e 47 del DL.331/93. Nell’ipotesi di fattura immediata ad esempio, l’emissione (vale a dire al trasmissione al SdI) deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).
Per l’acquisto di beni e servizi da soggetto no residente occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione Europea o in un Paese extra UE. Nel primo caso, l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.
Qualora invece il cedente/prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra UE, l’autofattura dovra’ essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi Iva).