Tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, secondo le modalita’ indicate nel comma 3.
L’obbligo di comunicare i dati nell’esterometro persiste in presenza di due considerazioni:
- e’rilevante la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non e’ significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
Secondo quanto stabilito dalla circolare n.36/E del 21 giugno 2010, questo tipo di operazioni non devono essere inserite negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Esterometro e operazioni non rilevanti ai fini Iva ultima modifica: 2021-04-15T06:06:00+02:00 da