Esonero dei versamenti IRAP

Dalla legge di conversione del decreto *Rilancio”, approvato in via definitiva il 16 luglio 2020,  e’ confermato che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 sono esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo.

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il versamento della prima rata 2020 e’ dunque in misura pari al:

-40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA.

-50% dell’acconto complessivamente dovuto per i soggetti ISA.

Il primo acconto IRAP 2020 da non versare dovrebbe essere calcolato sulla base del c.d. metodo storico. Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergera’ dalla dichiarazione IRAP 2021) andra’ scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sara’ effettivamente versata entro il 30 novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% -o 50% per i soggetti ISA- dell’IRAP dovuta per il 2019) pur se non versata.

 

Esonero dei versamenti IRAP ultima modifica: 2020-07-17T06:54:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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