Il decreto dignità (D.L. 87/2018) interviene sul tema dell’applicazione dello split payment, seppure con una portata molto inferiore rispetto a quanto inizialmente atteso: non vi è infatti stata la promessa abrogazione dell’istituto, ma quantomeno sono stati esonerati i professionisti, ossia i soggetti che subivano le maggiori conseguenze negative.
Da notare come l’intervento non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda i soli professionisti(ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25 D.P.R. 600/1973).
L’articolo 1, comma 1, lett. c), D.L. 50/2017, come noto, aveva abrogato il comma 2 dell’ articolo 17-ter D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che anche i corrispettivi delle prestazioni interessate da ritenuta dovevano essere necessariamente assoggettati a split payment.
Con la conseguenza che i professionisti finivano per subire una doppia penalizzazione a livello finanziario, una prima legata alla ritenuta d’acconto sui compensi, una seconda per il fatto che la fattura veniva pagata senza l’Iva addebitata in rivalsa.
Da notare come l’intervento, attraverso il decreto dignita’ (D.L.87/2018), non sia stato semplicemente un ripristino della situazione precedente, in quanto il nuovo esonero riguarda una platea di soggetti più ristretta: il beneficio riguarda i soli professionisti (ossia i soggetti che subiscono la ritenuta prevista dall’articolo 25 D.P.R. 600/1973). Non rientrano nella nuova disciplina dell’esonero dello split payment gli agenti di commercio.
Il discrimine è quindi la data in cui risulta emessa la fattura: tutte le fatture successive alloscorso 14 luglio (il decreto è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13luglio 2018), anche inerenti prestazioni rese precedentemente a tale data, scontano la nuova
disciplina.
Quindi, per fare un esempio, se un professionista emette una fattura in data 31 luglio per prestazioni rese nel primo semestre 2018, comunque tale fattura sarà esonerata dallo split payment, pertanto la rivalsa dell’Iva seguirà le regole ordinarie